Art. 9.

      1. All'articolo 2629 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «a querela della persona offesa,» sono soppresse

 

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e le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;

          b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

              «Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».