1. All'articolo 2629 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «a querela della persona offesa,» sono soppresse
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».